IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi concernenti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 30 settembre 1992, che ha autorizzato l'invio, per il prescritto parere, alla commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550; Udito il parere della predetta commissione parlamentare; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Gli organi della giurisdizione tributaria 1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dalle ((corti di giustizia tributaria di primo grado)) e dalle ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545. 2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.