IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 30 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  recante
delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi concernenti
disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del
contenzioso tributario; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  il  30
settembre 1992, che ha autorizzato l'invio, per il prescritto parere,
alla commissione parlamentare istituita a norma  dell'art.  17  della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita  dall'art.
1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550; 
  Udito il parere della predetta commissione parlamentare; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1992; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
              Gli organi della giurisdizione tributaria 
  1. La giurisdizione  tributaria  e'  esercitata  dalle  ((corti  di
giustizia tributaria di primo grado)) e dalle  ((corti  di  giustizia
tributaria di secondo grado)) di  cui  all'art.  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545. 
  2. I giudici tributari applicano le norme del presente  decreto  e,
per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme  del
codice di procedura civile.